Art. 4.
(Competenze legislative di Stato, regioni
e province autonome).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nelle materie oggetto della presente legge nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e delle

 

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disposizioni relative alle materie di competenza esclusiva dello Stato.

      2. Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nel rispetto dei princìpi fondamentali contenuti nelle disposizioni della presente legge, in particolare in tema di organizzazione amministrativa e di requisiti di ammissione alle procedure di evidenza pubblica.

      3. Le regioni, nel rispetto dell' articolo 117, secondo comma, della Costituzione, non possono prevedere una disciplina diversa da quella della presente legge in relazione all'individuazione e al riconoscimento delle nuove professioni; alle condizioni e alle regole di accesso all'esercizio professionale nonché all'abilitazione e all'attribuzione di competenze professionali. Resta ferma la competenza esclusiva dello Stato a disciplinare gli esami e i titoli di studio richiesti per l'esercizio delle professioni intellettuali, i contratti per l'esercizio, a titolo individuale e in forma associata e societaria, delle professioni nonché l'organizzazione delle professioni d'interesse generale e gli Ordini.

      4. Nelle materie di competenza normativa regionale concorrente o esclusiva, le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni nelle quali non sia ancora in vigore la relativa normativa di attuazione e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione.

      5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione.